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L'ABC
della sicurezza nell'uso dei Dispositivi
di protezione individuale
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Cosa sono i Dispositivi
di protezione individuale (DPI)
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Secondo
il titolo III dell'articolo 74 del D.Lgs
81/2008, si definisce Dispositivo
di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o
più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro,
inclusi complementi od accessori.
I DPI vanno considerati come l'ultima linea di difesa della sicurezza
dei lavoratori ... devono essere forniti dal datore di lavoro a
protezione dei rischi residui, ossia da tutti quei rischi che
non è stato possibile eliminare in altro modo (scelta delle
modalità di lavoro, delle macchine e delle attrezzature,
organizzazione degli ambienti di lavoro).
NON
SONO DPI:
- Gli
indumenti da lavoro generici, che non garantiscono protezione da rischi
specifici;
- I vestiari
di uso privato contro le condizioni atmosferiche, l'umidità,
l'acqua ed il vapore;
- I
sistemi di salvataggio su navi ed aeromobili;
- I
mezzi di soccorso e salvataggio;
- I
mezzi di protezione personale utilizzati dalle forze armate e di
polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- Le
attrezzature dei mezzi di trasporto stradali;
- I
rilevatori di gas
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Sommario
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I
DPI vanno considerati come l'ultima linea di difesa della sicurezza dei
lavoratori. Prima della loro adozione, il datore di lavoro è
tenuto a fare tutto il possibile per ridurre od eliminare i fattori di
rischio.

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